ANONIMIZZAZIONE/PSEUDONIMIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DEL LORO CARICAMENTO IN PIATTAFORMA

L’anonimizzazione è quell’operazione di de-identificazione mirata a trasformare irreversibilmente i dati personali in dati anonimi. La pseudonimizzazione, invece, è quell’operazione di de-identificazione reversibile che può ridurre il “rischio privacy” senza, tuttavia, poterlo azzerare.
L’art. 4 GDPR definisce la pseudonimizzazione come “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”.
È pertanto necessario che l’avvocato richiedente la specializzazione per comprovata esperienza, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti allegati all’istanza, provveda alla pseudo-anonimizzazione dei dati personali, in particolare dati di terze parti (parti assistite, eventuali co-difensori firmatari del medesimo atto che viene prodotto) contenuti nella relazione e negli atti e/o documenti difensivi a supporto dell’istanza.
I dati personali da anonimizzare e/o pseudonimizzare includono quelli anagrafici e comunque identificativi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che sono dati personali: nome, cognome, data nascita, indirizzi, codici fiscali), secondo modalità idonee ed adeguate che garantiscano, in ogni caso, l’anonimato delle persone fisiche menzionate, anche indirettamente, nei documenti difensivi allegati.
Nel caso di atti giudiziari, sono da anonimizzare ad esempio i dati personali delle parti e di soggetti terzi (es. testimoni) e, anche, il numero di ruolo della causa; possono essere invece lasciati in chiaro i dati personali dei magistrati e dei consulenti tecnici (d’ufficio o di parte).
In ogni caso, per qualunque tipo di documento allegato deve essere lasciato in chiaro il nominativo dell’avvocato richiedente il titolo di specialista.
I documenti potranno essere anonimizzati in proprio dall’avvocato, avvalendosi di apposito software per anonimizzazione dei dati personali, oppure, in alternativa, avvalendosi di società informatiche (v. ultimo paragrafo di questa pagina). L’anonimizzazione deve essere conforme alla normativa europea applicabile, in particolare conforme al Reg. Eu 679/2016 (GDPR), così da permettere la comprensione della questione giuridica o della trattazione della controversia, garantendo tuttavia la tutela dei dati personali delle persone fisiche coinvolte.
Data la natura e il formato dei documenti da pseudo-anonimizzare, si consiglia di privilegiare software provvisti di OCR, che adottino tecniche di data masking o data blurring ottimizzate per documenti testuali (ad esempio documenti pdf) e che producano in output un formato di file compatibile con qualsiasi sistema operativo senza richiedere l’installazione di software non standard (ad esempio file pdf).
Per quanto attiene all’anonimizzazione puramente manuale, come per esempio annerimento o sbianchettatura, si consiglia di evitare tale modalità poiché tale operazione non garantisce livelli di sicurezza particolarmente tutelanti per i dati delle persone fisiche coinvolte.

Servizi di anonimizzazione/pseudonimizzazione convenzionati L’anonimizzazione/pseudonimizzazione dei documenti può essere effettuata in autonomia a cura dell’avvocato (tenuto conto delle indicazioni sopra riportate), oppure rivolgendosi a un’azienda che fornisce tale servizio.

Si segnala agli operatori interessati la possibilità di proporsi per la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ordine al fine di offrire agli iscritti i servizi di anonimizzazione/pseudonimizzazione (si veda la sezione del sito Avvisi, bandi e gare, in Amministrazione trasparente).

Le convenzioni attivate saranno via via rese disponibili sul sito dell'Ordine, in questa pagina e nella sezione Agevolazioni e convenzioni.

Allo stato non ci sono servizi convenzionati.