DAL 21 SETTEMBRE 2013 LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del Dl “fare” (Dl 69/2013) la mediazione civile giunge ad un nuovo approdo.
Il nuovo testo di legge, che novella il Dlgs 28/2010, riscrive alcuni dei punti cardine dell’originario impianto normativo soprattutto con riguardo alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Dal 21 settembre 2013, per i prossimi quattro anni, è tornata in vigore la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause: controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Non è più previsto il tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie in materia di RC Auto e viene inserita una modifica che fa rientrare nell’obbligo non solo le liti derivanti da responsabilità medica ma anche sanitaria.

Fondamentale cambiamento è la disposizione della fissazione di un incontro preliminare a cui le parti devono partecipare perché si consideri avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Durante tale incontro le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione).

Fra le altre novità introdotte: l’introduzione della competenza territoriale, l’assistenza tecnica garantita, l’attribuzione al giudice del potere di prescrivere la mediazione alle parti nel corso del processo.

Si segnala inoltre la rilevanza affidata alla figura dell’Avvocato che assume un ruolo importante nella procedura di mediazione:
- le parti dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura;
- in caso di accordo conciliativo tra le parti l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo attribuendogli efficacia esecutiva, senza che vi sia necessità di omologazione giudiziale;
- tutti gli avvocati sono mediatori di diritto.

L’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati, dunque, prosegue il proprio impegno nell’attività di mediazione, forte del patrimonio culturale acquisito con il lavoro svolto sino ad oggi.
Su questo sito internet nell’area dedicata all’Organismo sono disponibili i moduli per chiedere l’avvio della mediazione.

Come funziona la procedura:
1. la domanda di mediazione deve essere depositata con l’apposito modulo, anche congiuntamente e anche nei confronti di più parti;
2. l’Organismo entro 30 giorni fissa un incontro conoscitivo con le parti e con i loro avvocati,
3. le parti con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro decidono di proseguire la mediazione o di abbandonarla;
4. con la partecipazione al primo incontro si avvera la condizione di procedibilità della domanda giudiziale; infatti se, durante l’incontro, venisse dichiarata la non volontà delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo sarà considerato comunque compiuto e si potrà agire giudizialmente;
5. nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti decidessero di avviare la procedura di mediazione, l’Organismo fisserà un nuovo incontro;
6. la procedura di mediazione si conclude entro tre mesi;
7. il mediatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura;
8. quando l’accordo è raggiunto se sia stato sottoscritto dagli avvocati delle parti costituisce titolo esecutivo, in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
9. quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore forma processo verbale, con l’indicazione dell’eventuale proposta o del mancato accordo.

Si ricorda che l’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al n. 36 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, dotato di una segreteria con staff esperto e di 5 sale in cui si svolgono gli incontri di mediazione, svolge la propria attività avvalendosi della collaborazione puntuale, seria, preparata, qualificata ed efficiente dei propri mediatori.

L’Organismo di Conciliazione dell’Ordine ha sede in Via Freguglia n. 14 (c/o Palazzina ANMIG), 20122 Milano Tel. 02.54019715 - conciliazione@ordineavvocatimilano.it.
L’ufficio è aperto dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00