Disposizioni per depositi e udienze nel processo civile e penale

Pubblicato in G.U. il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00255/sg

Le norme emanate nel periodo emergenziale per il processo civile, penale amministrativo e tributario manterranno il loro vigore nell’anno 2022, seppur per periodi differenti.

Più specificatamente, l’art. 16 (Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare), prevede:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi nel giudizio di primo e secondo grado, udienze a trattazione scritta e mediante collegamenti da remoto nei giudizi civili. Facoltà di deposito telematico degli atti avanti la Corte di Cassazione. Colloqui all’interno degli istituti penitenziari mediante dispositivi tecnologici per il collegamento a distanza), nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10 (possibilità di effettuare le udienze del processo penale mediante collegamento da remoto, trattazione scritta nel procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, formula esecutiva telematica), e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 (decisione dei giudizi penali di appello), e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (deposito degli atti penali mediante Portale e a mezzo Posta elettronica Certificata), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, relativo all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».

5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».

6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.