I PARAMETRI FORENSI AGGIORNATI DAL D.M. 13 AGOSTO 2022, N. 147
Le nuove tabelle con i parametri aggiornati (che, ai sensi dell’art. 5, d.m. 147/2022, sostituiscono integralmente quelle allegate al d.m. 55/2014) e le disposizioni modificative del d.m. 55/2014 entreranno in vigore il 23 ottobre 2022 (art. 7, d.m. 147/2022) e saranno da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data (art. 6, d.m. 147/2022).
Di seguito si evidenziano le principali novità:
- I parametri esposti nelle tabelle allegate al d.m. 55/2014 sono stati aggiornati alla variazione del costo della vita. Si legge nella Relazione tecnica del Ministero della giustizia:
«Orbene, in sede di quantificazione, l’incremento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziale e stragiudiziale è ipotizzato mediamente non superiore al 5%, in linea con le rivalutazioni medie degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (ISTAT) da applicare in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, operata ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
- Per ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, in tutto il testo del d.m. 55/2014 sono state soppresse le parole «di regola» associate alle percentuali massime di aumento e diminuzione applicabili ai valori medi esposti nelle tabelle dei parametri.
- Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività civile e amministrativa (art. 2, d.m. 147/2022, a modifica degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:
Modifiche all’articolo 4, d.m. 55/2014:- le nuove norme stabiliscono un’unica percentuale del 50% per regolare da parte del giudice gli aumenti massimi (nel testo del d.m. 55/2014 antecedente alle modifiche, gli aumenti possono essere di regola fino all’80%) e le diminuzioni massime (che restano applicabili fino al 50%) dei valori medi individuati dai parametri;
- è stata soppressa la disposizione in base alla quale «Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;
- è stata introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tabella n. 7) trova applicazione solo con riguardo all’attività professionale svolta nell’ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;
- nel caso di subentro dell’avvocato nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva, il giudice – se richiesto – può riconoscere al professionista subentrato il compenso previsto per la fase di studio della controversia;
- al fine di incentivare ulteriormente la funzione conciliativa svolta dall’avvocato e la soluzione concordata delle controversie e remunerare adeguatamente l’attività professionale svolta, è previsto che il compenso per tale attività sia determinato ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 2 (come già in precedenza) nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato però di un quarto (e non più solo fino a un quarto);
- nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. (sulla responsabilità aggravata) il compenso del difensore è ridotto nella misura fissa pari al 75% rispetto a quanto altrimenti spettante (nel testo ante d.m. 147/2022 il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto del 50%, qualora ricorressero gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione);
- nell’ambito del processo amministrativo, è previsto che quando è proposto ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva sia aumentato fino al 20%;
- sempre in tale ambito, in particolare per la fase cautelare monocratica (introdotta con il d.m. 147/2022 e distinta dalla fase cautelare collegiale nelle tabelle 21, per il TAR, e 22, per il Consiglio di Stato), è previsto che i compensi siano dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare;
- sono state inserite le seguenti nuove disposizioni:
- nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale;
- nei giudizi davanti alla Corte di cassazione il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50% quando è depositata memoria ai sensi dell’articolo 378 cpc;
- nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente i parametri previsti dalla tabella n.20-bis possono essere ridotti fino al 50%;
- nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare si applicano i parametri della tabella n. 12;
- per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui l’avvocato è di volta in volta nominato.
- con riferimento ai procedimenti in materia di contratti pubblici (per i quali il d.m.55/2014 già prevede che «l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso»), viene precisato che «L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara».
- Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale (art. 3, d.m. 147/2022, a modifica dell’art. 12 del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:
- anche per il settore penale è stabilita un’unica percentuale del 50% per regolare da parte del giudice sia gli aumenti massimi (prima applicabili di regola fino all’80%), ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 3 sia le diminuzioni massime (che restano limitate fino al 50%) dei valori medi individuati dai parametri;
- è riconosciuto un aumento del 20% dei compensi per l’attività svolta nell’ambito delle indagini difensive, quando tali indagini risultino particolarmente complesse o urgenti;
- è introdotta una specifica disposizione per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni: i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella n. 15, con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.
- Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale (art. 4, d.m. 147/2022, a modifica del Capo IV del d.m. 55/2014), si segnalano i seguenti punti:
- il principio per cui i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare (art. 18, d.m. 44/2014) è integrato con la previsione in base alla quale «Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte»;
- anche per le attività stragiudiziali (art. 19, d.m. 55/2014) gli aumenti e le diminuzioni applicabili ai valori medi esposti nelle tabelle possono operare entro l’unica percentuale del 50%;
- con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 20 del d.m. 55/2014 è perseguita la finalità di incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie; la nuova disposizione prevede che «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento»;
- cambia il criterio di determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a € 520.000,00; il nuovo testo dell’art. 22 del d.m. 55/2014 prevede che «il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare (dal 3% allo 0,25%), secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25»;
- con l’inserimento del nuovo art. 22-bis del d.m. 55/2014 viene introdotto il criterio di determinazione dei compensi a tempo: si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti.