Edilizia convenzionata - l. 178/2020, art. 1, commi 376 e ss., istruzioni per i custodi e professionisti delegati

10 febbraio 2021, News

Si trasmette la seguente comunicazione della Presidente della Sezione Terza Civile del Tribunale di Milano - Esecuzioni mobiliari e immobiliari:

L. 178/2021, ART. 1, COMMI 376 E SS.

"All’esito della riunione del giorno 8 febbraio 2021, comunico le istruzioni che seguono per i custodi e professionisti delegati che sono state deliberate dai giudici dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Milano sul tema in oggetto, pregando per la più ampia diffusione.

Con riferimento alle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili che, sulla base degli atti depositati nel fascicolo, e delle informazioni appositamente acquisite dal custode, risultino realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e siano stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, al fine di valutare nel contraddittorio delle parti i presupposti di applicabilità della normativa di cui all’art. 1, commi 376, 377 e 378 della l. n. 178 del 2020:

• ove in tali procedure sia stata già disposta la vendita

- il professionista delegato sospenderà le operazioni propedeutiche alla vendita e depositerà senza indugio ricorso ex art. 591ter cpc al g.e. - da intitolarsi “ricorso ex art. 591ter cpc per la valutazione dei presupposti di applicabilità dell’art. 1, commi 376, 377 e 378 della l. n. 178 del 2020” - ai fini dell’adozione, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti, dei provvedimenti imposti dalla ricordata disciplina, allegando al ricorso relazione che evidenzi:

-- gli elementi oggettivi da cui desumere l’applicabilità della normativa in esame

-- se nella descrizione del bene, contenuta nell’ordinanza di vendita, siano ben indicati la natura del diritto di proprietà superficiaria posto in vendita e gli obblighi assunti dal Concessionario (per sé e i suoi aventi causa) sia in sede di stipula della Convenzione con il Comune in cui sono ubicati gli immobili per la concessione del diritto di superficie, sia con l’atto trascritto a favore dell’ente erogatore del finanziamento per la concessione dei contributi pubblici necessari alla realizzazione del programma di edilizia economica e popolare;

-- se si sia determinato il prezzo di vendita tenendo conto dell’esistenza di tali vincoli tra cui anche il c.d. prezzo massimo di cessione e, quindi, operando, in relazione ad esso, la decurtazione corrispondente al costo di affrancazione;

-- il professionista delegato non darà corso agli adempimento pubblicitari ove non ancora eseguiti;

• ove, invece, tali esecuzioni siano pendenti sul ruolo di udienza dei giudici in fase anteriore alla vendita, il custode nominato depositerà senza indugio ricorso al g.e. per la valutazione dei presupposti di applicabilità dell’art. 1, commi 376, 377 e 378 della l. n. 178 del 2020, ai fini delle determinazioni di competenza, allegando allo stesso relazione che evidenzi gli elementi oggettivi, già agli atti della procedura o appositamente acquisiti di sua iniziativa, da cui desumere l’applicabilità all’esecuzione della ricordata disciplina.

Si precisa che detti adempimenti dovranno essere posti in essere dagli ausiliari immediatamente nelle procedure non sospese ex art. 54ter dl n. 18/2020, conv. con mod. nella l. n. 27/2020 e successive modificazioni, e, per le altre, subito dopo la cessazione della sospensione, impregiudicata la facoltà dei creditori di valutare in modo autonomo gli effetti della sospensione stabilita dall’art. 1, comma 377 della ricordata legge, e di determinarsi di conseguenza".