OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE

28 luglio 2020, News

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale[1]) ai rispettivi Ordini.

A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

L’Ordine di Milano intende attivare la procedura di diffida nel prossimo mese di settembre. È tuttavia opportuno che fin da ora tutti gli avvocati che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine vi provvedano immediatamente, evitando così di essere sottoposti a successiva diffida.

La comunicazione può essere effettuata mediante inserimento del domicilio digitale (PEC) nell’apposito campo presente nella sezione Anagrafica dell’area web Sfera.

In allegato le tabelle di confronto delle norme modificate dall'articolo 37 (PEC avvocati) e la comunicazione del Presidente di Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano.


INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Informazioni generali sulla PEC e sulla convenzione tra Ordine e Namirial Spa per la fornitura di caselle PEC (dominio @milano.pecavvocati.it) sono disponibili sul sito, alla pagina:

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/posta-elettronica-certificata-pec/p245.

Inoltre, per avere informazioni dettagliate e assistenza specifica è possibile inviare una richiesta all'indirizzo web https://www.assistenzaprocessotelematico.it/milano/ e attendere di essere ricontattati (via telefono, chat o connessione remota al pc) dall'operatore Fast Help Desk.

Il servizio FAST HELP DESK PCT è attivo tutti i giorni lavorativi (orari 9.00/13.00 e 14.00/18.00) e si aggiunge a tutti gli altri canali di assistenza attivati dall'Ordine presso:

 

SPORTELLO PCT - Infopoint civile

Palazzo di Giustizia di Milano - Lato San Barnaba

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00

SOLO previo appuntamento:

mail infopct@ordineavvocatimilano.it

 

[1] Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce il domicilio digitale come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (…)».

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