OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE

22 settembre 2020, Comunicazioni istituzionali

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020), ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti». 

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale[1]) ai rispettivi Ordini. 

A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine applica la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC). 

Come reso già noto con precedente comunicazione del 28 luglio 2020, l’Ordine di Milano intende attivare la procedura di diffida nelle prossime settimane. È opportuno che tutti gli avvocati che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine vi provvedano immediatamente, evitando così di essere sottoposti a successiva diffida. 

La comunicazione può essere effettuata mediante inserimento del domicilio digitale (PEC) nell’apposito campo presente nella sezione Anagrafica dell’area web Sfera.  

In allegato la tabella di confronto modifiche art. 37 d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020.

 

[1] Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce il domicilio digitale come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (…)».

 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

Informazioni generali sulla PEC e sulla convenzione tra Ordine e Namirial Spa per la fornitura di caselle PEC (dominio@milano.pecavvocati.it) sono disponibili sul sito, alla pagina: 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/posta-elettronica-certificata-pec/p245

Inoltre, per avere informazioni dettagliate e assistenza specifica è possibile inviare una richiesta all'indirizzo web https://www.assistenzaprocessotelematico.it/milano/ e attendere di essere ricontattati (via telefono, chat o connessione remota al pc) dall'operatore Fast Help Desk

Il servizio FAST HELP DESK PCT è attivo tutti i giorni lavorativi (orari 9.00/13.00 e 14.00/18.00) e si aggiunge a tutti gli altri canali di assistenza attivati dall'Ordine presso:

 

SPORTELLO PCT - Infopoint civile 

Palazzo di Giustizia di Milano - Lato San Barnaba 

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 

SOLO previo appuntamento: 

mail infopct@ordineavvocatimilano.it 

 

Allegati