Prima lettura applicativa delle norme relative al processo amministrativo

19 marzo 2020, News

Prima lettura applicativa delle norme relative al processo amministrativo secondo il Decreto Legge  n. 18 del 17 Marzo 2020

- Termini 8 Marzo 2020 – 15 Aprile 2020 :  sospensione di tutti i termini processuali e per proporre impugnazione, come da art. 54 commi 2 e 3 .

- Udienze pubbliche e camerali fissate fra l’8 Marzo e il 15 Aprile -  regola generale : rinvio d’ufficio

- Eccezione per quelle fissate tra il 6 Aprile e 15 Aprile: passano in decisione allo stato degli atti, se tutte le parti costituite ne fanno richiesta congiunta entro 2 giorni liberi prima dell’udienza già fissata.  Nello stesso termine di 2 giorni liberi prima dell’udienza possono essere presentate brevi note.

- Udienze pubbliche e camerali fissate fra il 16 Aprile e il 30 Giugno:

Passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti e senza ulteriore avviso.

E’ possibile presentare “brevi note” sino a due giorni liberi prima   della data di udienza.

La parte che non presenta le note, può chiedere, entro lo stesso termine di 2 giorni liberi prima della data di udienza, la rimessione in termini per le attività che cadevano nel periodo dal 8 Marzo al 15 Aprile. In questo caso, i termini ex art 73 comma 1 CPA sono abbreviati alla metà per il rito ordinario; restano quelli già dimezzati dei riti speciali.

Udienze cautelari

 -- giudizi promossi o pendenti nel periodo 8 Marzo / 15 Aprile : sono decisi con decreto monocratico del Presidente o del magistrato delegato ai sensi dell’art. 56 CPA, ma la trattazione è prevista nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 comma CPA, fatta eccezione per le istanze ex art. 56 comma 1 primo periodo CPA.

La trattazione collegiale è fissata “immediatamente dopo il 15 Aprile”.

Fino alla trattazione nella nuova camera di consiglio coerente con le previsioni del DL.18/2020, restano salvi gli effetti dei decreti monocratici già emessi (prima dell’ultimo decreto e quindi anche dopo 8 Marzo fino al 18 Marzo) e non trattati nella camera di consiglio già prevista nel provvedimento  a norma degli artt. 56 comma 4 e   55 comma 5 CPA. Nelle more della trattazione collegiale,  i decreti  restano comunque provvedimenti modificabili a istanza di parte notificata (art. 56 comma 4  ultimi due periodi CPA).

La camera di consiglio (art. 84 comma 2 DL.18/2020)) per i decreti di accoglimento totale o parziale già emessi è fissata “ove possibile” a partire dal 6 Aprile, salvo che una delle parti sulle quali incide la misura cautelare chieda rinvio e, in tale caso, la trattazione collegiale è fissata “a data immediatamente successiva al 15 Aprile”.

-- giudizi successivi al 15 Aprile e fino al 30 Giugno : sono decisi senza discussione orale, sulla base degli atti, salva la facoltà di depositare brevi note esplicative due giorni liberi prima della data. E’ possibile la decisione nel merito in forma semplificata, senza ulteriore avviso.

NB 1. Si rileva che ai sensi dell’art.84 commi 3 e 4, i Presidenti delle Sezioni del  Consiglio di Stato, della Commissione di Giustizia Amministrativa e i Presidenti dei TAR e delle sezioni distaccate possono introdurre misure organizzative specifiche (lettere a), b), c) e d) e per le udienze la “e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque  la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile”

NB. 2. L’art. 103 del Decreto contiene una specifica disciplina per i termini dei procedimenti amministrativi.