Risposte a quesiti

Ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara, si pubblicano le seguenti risposte ai quesiti finora presentati:

Nota integrativa dalla stazione appaltante: nel rispondere alle richieste di chiarimenti pervenuti la stazione appaltante ritiene di dare anche questa informazione supplementare integrativa.
NOTA DI REDAZIONE. Ciascun operatore economico che intende partecipare dovrà inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono quindi registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.


 

(D.1) In riferimento all'art.20 del capitolato siamo a richiedere se i termini di pagamento che l'ordine adotterà nei confronti della agenzia/e aggiudicataria saranno quelli previsti da D.lgs. 192/2012 "entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
(R.1) Confermiamo che i termini di pagamento sono 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico che dovrà essere emessa mensilmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


(D.2) In primis vorremmo innanzitutto domandarVi se, dato il richiamo di cui all’art. 3 del Capitolato, per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il reimpiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto? Chi è, nel caso, l’attuale fornitore?
(R.2) Attualmente presso l’Ordine degli Avvocati di Milano non sono occupati lavoratori in somministrazione, tuttavia la stazione appaltante ha ritenuto di applicare la clausola sociale per i dipendenti dell’appaltatore, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appaltante


(D.3) Fra il personale attualmente in essere, ci sono, ed eventualmente quante sono, le risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale affidatario?
(R.3) Si veda risposta quesito precedente


(D.4) Onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, qualora previsti.
(R.4) Attualmente gli oneri di pubblicazione (GURI e quotidiani) sono pari a € 1.595,75 iva inclusa. Nel caso si evidenziassero ulteriori spese verranno successivamente comunicate.


(D.5) Vi chiediamo se sia possibile spedire il plico anche tramite corriere autorizzato, oltre che con Raccomandata A/R.
(R.5) Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle offerte si ribadisce quanto indicato nel bando ossia: “entro il termine perentorio del giorno 19 luglio 2017 alle ore 13.00 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Via Freguglia, 1 – 20122 Milano in busta chiusa sigillata o tramite raccomandata AR. Pertanto le offerte correttamente prodotte e spedite tramite raccomandata postale con avviso di ricevuta s’intendono valide e ricevibili solo se pervenute alla stazione appaltante entro il termine perentorio di cui sopra”


(D.6) Nel disciplinare di gara art. 12 - Documentazione amministrativa alla lettera c) richiedete copia scansionata e firmata digitalmente della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, recante l’impegno di un fideiussore a rilasciare……vorremmo sapere se si tratta di refuso visto che la gara non è da espletare in forma telematica.
(R.6) La firma in originale deve essere apposta sul documento cartaceo.


(D.7) È possibile avere informazioni maggiori in relazione alla turnistica al momento in vigore?
(R.7) Attualmente l’orario del personale che sta rendendo il servizio è il seguente: dalle 08.30 alle 17.00, distribuito diversamente a seconda dei vari uffici.


(D.8) In funzione della progettazione dei corsi di formazione quali sono gli ambiti professionali oggetto di gara?
(R.8) L’ambito professionale è quello del personale amministrativo con mansioni d’ordine.


(D.9) Si richiedono delucidazioni in merito agli oneri sulla sicurezza che, all’art. 12 del Disciplinare di gara, nella sezione “Offerta economica” vengono prima richiesti come da riportare sull’offerta e poi come da comprendere già all’interno dell’importo dichiarato. Si richiede, inoltre, qualora gli oneri fossero da riportare come voce separata, come darne evidenza e quindi riportarli in offerta economica (allegato 3).
(R.9) L’importo di Euro 1.000,00 indicato all’art. 3 del disciplinare è da ritenersi congruo ai fini della sicurezza. Pertanto i concorrenti potranno eventualmente inserire tale valore in modo specifico nella voce oneri per la sicurezza di cui all’offerta economica.


(D.10) In riferimento alla necessità da parte della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica–professionale delle ditte concorrenti (come indicata nell’art. 12, lettera a del Disciplinare di gara alla voce “Documentazione Amministrativa”), è necessario compilare il DGUE nella Parte IV, sezioni B e C o è necessario presentare risultati economici e autorizzazione ministeriale alla somministrazione di lavoro?
(R.10) E' necessario compilare il DGUE dove è precisato: “La/e dichiarazione/i di cui sopra do-vrà/anno riportare le informazioni relative al possesso dei requisiti di Capacità tecnico/professionale di cui all’art. 13.” (è facoltativo allegare ulteriore documentazione).


(D.11) Quanti lavoratori somministrati sono al momento utilizzati dall’Ordine?
(R.11) Attualmente presso l’Ordine degli Avvocati di Milano non sono occupati lavoratori in somministrazione.

(D.12) Con riferimento all’art. 2 del Capitolato Speciale (Descrizione del servizio), si segnala che, ai sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro a sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede, pertanto, di confermare che l’espressione quanto previsto dai numeri 4 e 5 del suddetto articolo, rappresentano un refuso, nonché di confermare che la sorveglianza sanitaria sarà onere in capo a Codesta Stazione Appaltante
(R.12) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile. 

(D.13) Con riferimento all’art. 2 del Capitolato Speciale (Descrizione del servizio) si chiede conferma che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del d.lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), e in considerazione di quanto previsto dall'art. art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 («L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro») la formazione sui rischi specifici e l’addestramento sono demandati all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, la previsione contenuta nell’art. 2 del Capitolato d’Oneri è da intendere riferita alla formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”.
(R.13) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.14) Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale (Modalità di espletamento del servizio) punti 5 e 6 nel- la parte in cui si precisa che "qualora fossero necessari, l’utilizzatore s’impegna a fornire/far utilizzare a proprie spese ai lavoratori somministrati le divise, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature ed i mezzi necessari all’esecuzione delle prestazioni, nello stesso modo come se fossero lavoratori dipendenti. In tale ambito il personale del somministratore interessato, dovrà rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza in atto ottemperando anche, per gli aspetti di competenza a quanto indicato dall’artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 e che l’eventuale fornitura di D.P.I. personalizzati, per particolari idoneità fisiche del personale fornito dal somministratore, sarà a carico del somministratore stesso" si evidenzia che in forza dell'art. 22, comma 2, del CCNL delle Agenzie per il lavoro in combinato disposto con l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, "l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti" e si chiede, pertanto, conferma che gli oneri di cui sopra sia- no da ritenersi imputati al Codesta Stazione Appaltante.
(R.14) Non si prevede l’utilizzo da parte del personale di DPI personalizzati.

(D.15) Si precisa che il contratto di somministrazione si differenza sostanzialmente dal contratto di appalto e con specifico riferimento alla gestione della materie inerenti la salute e sicurezza si evidenzia che ai sensi dell'art. 22 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, gli oneri in materia di salute e sicurezza del lavoro sono imputati all'azienda utilizzatrice. Per tale ragione si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto rappresentano un refuso. Si chiede, altresì, di rettificare quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara in considerazione del fatto che i rischi da interferenze sono da ritenersi pari a 0 e che la previsione di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto alla lettera n) rappresenta un refuso.
(R.15) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.16) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 6 (costo del servizio) del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte in cui prevede che nelle attività ricomprese nell'applicazione del moltiplicatore rientra altresì l'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati a terzi ed all'ente, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D. Lgs. 81/2015 L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Si chiede pertanto conferma che la previsione di cui all’articolo richiamato rappresenta un refuso.
(R.16) E’ vero che l’art. 35 al comma 7) recita: “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”, ma è altresì vero che lo stesso articolo al comma 6) specifica che: “Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970”. Qualora eventuali contestazioni comunicate al somministratore sulle non corrette mo- dalità operative/lavorative svolte dal somministrato non fossero gestite e prontamente risolte dal somministratore, nel caso di danni causati a terzi dovuti alla non corretta esecuzione del lavoro o ad effettive gravi inadempienze eventualmente segnalate e non risolte, il somministratore potrebbe essere chiamato in causa. E’ questa una delle motivazioni per cui la stazione appaltante chiede che le aziende concorrenti abbiano, come solitamente hanno, un’idonea assicurazione che le copra in tal senso.

(D.17) Con riferimento a quanto scritto all'art. 6 lettera B) punto 4) del CAPITOLATO SPECIALE, ovvero che nei fattori di costo relativi al costo del lavoro da calcolarsi in sede di moltiplicatore ci sia anche la Quattordicesima mensilità, si chiede conferma che si tratta di mero refuso, in quanto il CCNL da voi applicato Enti Pubblici Non Economici non prevede la 14° mensilità.
(R.17) La corresponsione della RAL per l’importo previsto dal CCNL EPNE viene corrisposta per convenzione in 14 mensilità senza alcun aggravio economico.

(D.18) Con riferimento all'art 3 del DISCIPLINARE DI GARA dove si dichiara che l'importo "stimato" a base d'asta per la gara in oggetto è “comprensivo del moltiplicatore 1,20 considerato quale moltiplicatore massimo a cui assoggettare il costo aziendale” si chiede se 1,20 sia da considerarsi quale moltiplicatore massimo da poter offrire in gara, perché se così fosse, dato che tale moltiplicatore è da calcolarsi come dichiarato al CAPITOLA SPECIALE art 6) sulla tariffa dichiarata alla voce A1) e A2), si tratterebbe di un moltiplicatore incapiente anche solo per il costo del lavoro dichiarato al punto B dell’ art.6 del capitolato Speciale.
(R.18) Le tariffe di cui alle tabelle A1 e A2 si riferiscono a importi al netto delle ritenute previdenziali e erariali, mentre l’importo a base d’asta è stato indicato al lordo di ogni onere. Per maggior chiarezza cliccare qui. 

(D.19) Quali uffici si presume siano interessati dal presente appalto?
(R.19) Uffici Amministrativi.

(D.20) Con riferimento all’art.12 “modalità di formulazione dell’offerta”, la relazione tecnica descrittiva del servizio offerto dev’essere di massimo 15 facciate. Si chiede a tal proposito, se a tale relazione di massimo pag. 15 possano aggiungersi allegati.
(R.20) Si ribadisce che il limite massimo è di 15 facciate e che non sono previsti allegati.

(D.21) art. 3 DISCIPLINARE: ci preme segnalare che il servizio oggetto di gara, essendo di somministrazione lavoro, come disciplinato dal D. Lgs. 81/15, non prevede alcun rischio da interferenza da quantificare, considerato che l’Agenzia fornisce personale che viene inserito, per quanto concerne la materia igiene e sicurezza, nell’organico dell’utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15). Chiediamo di stralciare pertanto la predetta quantificazione, poiché gli unici rischi per la sicurezza che verranno indicati e quantificati dall’agenzia, sono quelli di cui all’art 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e smi art 19 per quanto concerne l’applicabilità dell’art 29 D. Lgs. 196/03 e l’eventuale nomina dell’Agenzia a responsabile al trattamento dei dati, considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), segnaliamo che tale nomina non va fatta.
(R.21) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.22) I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatrice (ex art. 30 D. Lgs. 81/15) che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire. L’agenzia, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati di cui l’Ordine è titolare. L’agenzia è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono conferiti dall’utilizzatore sono quelli strettamente funzionali all’instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione, di cui la scrivente diventa titolare
(R.22) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.23) art 20 chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali
(R.23) Ad oggi non sono quantificabili le spese.

(D.24) art 21 chiediamo a quanto ammontano le spese di pubblicazione
(R.24) Attualmente gli oneri di pubblicazione (GURI e quotidiani) sono pari a € 1.595,75 iva inclusa. Nel caso si evi- denziassero ulteriori spese verranno successivamente comunicate. 

(D.25) CAPITOLATO: art 2, 3.3 e 3.4 e 3.6 rispetto del D. Lgs. 81/08 Ci preme evidenziare che la somministra- zione lavoro viene disciplinata, per quanto concerne la normativa in materia di sicurezza e adempi- menti discendenti, inerenti i luoghi di lavoro dal D. Lg. 81/15 art 34 c. 3, 35 c. 4 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro.
(R.25) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile. 

(D.26) Per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a ca- rico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall'Ordine nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).
(R.26) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile. 

(D.27) Rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all’agenzia compete “l’ informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive…” mentre, gli obblighi di formazione su ri- schi specifici sono in capo all’utilizzatore nel rispetto del citato decreto “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normativa di legge o di con- tratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l’art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all’art.8 stabilisce il principio in forza del quale l’impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.
(R.27) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.28) I DPI sono a carico dell’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15. Si chiede di modificare l’articolo im- prontato sugli appalti. art.4 rispetto alle ferie segnaliamo che la programmazione dovrà essere stabilita in linea con quanto stabilito dall’art 30 CCNL agenzie per il lavoro art 5: j) 1.2.3.4.5. si richiamano le osservazioni sopra fatte per quanto concerne la formazione rischi specifici/idoneità alla mansione e informazione rischi in generale, rispettivamente in capo all’utilizzatore e somministratore.
(R.28) Non si prevede l’utilizzo da parte del personale di DPI personalizzati ed in ogni caso si applicano le disposizioni di legge.

(D.29) lett. m) e n) non trattandosi di appalto l’attività ivi descritta non deve essere svolta, non essendoci nessuna interferenza da gestire art 6 pag. 21 ricordiamo che i danni a terzi sono a carico dell’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 e pertanto non possono essere in tariffa art 7 e 8 chiediamo di riallineare gli articoli alla normativa sulla somministrazione lavoro, come sopra evidenziato, nel rispetto dell’art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15 e non applicando la normativa sugli appalti, pertanto alcun coordinamento, sulla sicurezza, rispetto ai somministrati, dovrà essere fatto dalle parti.
(R.29) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile. 

(D.30) Art 12: chiediamo se prima di applicare le penali verrà effettuato un contradditorio con l’aggiudicatario (R.30) Sì, ci sarà il modo di verificare i fatti.

(D.31) Per quanto riguarda l’accensione delle Polizze richiamiamo la Circolare della Funzione Pubblica 9/2007, art 3 e la determina AVCP 100/2012 che evidenzia che non possono essere attivate nuove polizze, pertanto chiediamo che l’ordine accetti quelle già operanti presso le Agenzie, così come operanti (franchigie, massimali ecc).
(R.31) Le polizze, se già in possesso, verranno accettate e saranno valutate in ordine alle garanzie coperte.

(D.32) In più punti della documentazione di gara ed anche nel vs chiarimento n. 2 pubblicato, sembra che ci si riferisca ad un appalto genuino, ossia una situazione in cui un Appaltatore interviene con organizzazione e personale propri nella realizzazione del servizio da Voi richiesto: all’art. 3 indicate € 1.000,00 per oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze, i quali però non esisterebbero, poiché ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008, l’Utilizzatore ha l’obbligo di osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri lavoratori. Al punto C1 pag. 5, nonché alla pag. 11 dove lo stesso punto è meglio sviluppato, leggo che l’apl deve garantire la direzione e il coordinamento del servizio offerto e la disponibilità di un supervisore, mentre all’art. 30 Dlgs 81/2015 che i somministrati “svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la di- rezione e il controllo dell'utilizzatore”. All’art. 5 punto n) pag. 19 è scritto che il Somministratore deve adattare il proprio DVR tenendo conto del Vostro DUVRI. Infine l’art. 8 richiama già nel titolo “Rischi da interferenze”. Premesso quanto sopra e data la natura meramente intellettuale del servizio di somministrazione, potreste verificare i suddetti punti e chiarire meglio la natura del servizio da Voi richiesto ed i conseguenti adempimenti a carico dell’Agenzia?
(R.32) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.33) Chiedo se è corretto considerare il livello A2 anziché il livello A1 per l’inserimento del personale da Voi richiesto, in quanto il CCNL Enti pubblici non economici, capo III, art. 6 comma 3 prevede “un unico accesso dall'esterno nel livello economico iniziale dell'area”. Potreste verificare?
(R.33) Poiché presso l’Ente non c’è personale inquadrato al livello A1, si conferma corretto il riferimento al livello A2.

(D.34) Leggo all’art. 3 che il moltiplicatore proposto dall’agenzia deve essere inferiore a 1,20 e deve essere applicato (art. 6) alla tariffa oraria lorda da voi individuata pari a € 10,08. Desideriamo segnalare che il 20% di moltiplicatore massimo non ha capienza tutti i fattori di costo indicati al punto B: infatti i soli contributi (INPS, INAIL, Ebitemp, Formatemp e Aspi) ammontano al 34,78%. Potreste verificare e meglio specificare come intendete questo moltiplicatore, e in particolare il prezzo massimo orario di vendita è pari a € 12,10 (€ 10,08*1,20)?
(R.34) Le tariffe di cui alle tabelle A1 e A2 si riferiscono a importi al netto delle ritenute previdenziali e erariali, mentre l’importo a base d’asta è stato indicato al lordo di ogni onere. Per maggior chiarezza cliccare qui.

(D.35) Il CIG 7081547573 risulta non perfezionato in quanto sul sito ANAC non si riesce a procedere col pa- gamento del contributo.
(R.35) Procedura conclusa in data 28/06/2017

(D.36) Infine, alla pag. 19 punto jjj) chiedo cosa si intende per “percorso di accesso in atto presso l’Ordine?
(R.36) Trattasi di un “incontro” di circa 4 ore di informazioni/formazione per eventuali somministrati che non cono- scessero nulla degli ambienti e delle attività che svolgeranno per conto dell’OAM, al fine di far loro conoscere, in linea di massima, l’ambiente di lavoro e le attività di cui si occuperanno.

(D.37) Anzitutto, si chiede conferma che il moltiplicatore che verrà indicato dall'operatore economico in se- de di presentazione dell'offerta, si applicherà ai costi orari indicati all'art.6 del Capitolato Speciale (cfr. tabelle Al e A2) che costituiscono la retribuzione del lavoratore. In ogni caso, nell' ipotesi che codesto spett.le Ente dovesse confermare quanto sopra chiesto, si evidenzia quanto segue. Preso atto che l'art. 3 del Disciplinare di gara indica quale moltiplicatore massimo offribile 1,20 (uno virgola venti), stando ai costi orari succitati (cfr. art. 6 Capitolato Speciale) - ovvero retribuzione lorda oraria - ne deriva una Tariffa oraria pari al massimo ad Euro 12,09. Ebbene, come potrete verificare tale Tariffa non copre il costo del lavoro che, oltre alla retribuzione, comprende la parte contributiva. Si chiede pertanto di voler rettificare la Legge di Gara per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta economicamente sostenibile.
(R.37) Le tariffe di cui alle tabelle A1 e A2 si riferiscono a importi al netto delle ritenute previdenziali e erariali, mentre l’importo a base d’asta è stato indicato al lordo di ogni onere. Per maggior chiarezza cliccare qui.

(D.38) Si chiede conferma che: 1. l'importo di Euro 1.000,00 (indicato all'art. 3, pag. 3 del Disciplinare di gara) attiene agli oneri per l'eliminazione dei rischi di interferenza individuati dalla Stazione Appaltante e già inclusi nell'importo a base d'asta e non soggetti a ribasso. 2. gli oneri per la sicurezza a carico dell'o- peratore economico (indicati all'art. 12, pag. 12 del Disciplinare di gara) non hanno nulla a che vedere con l'importo di Euro 1.000,00 in quanto trattasi di oneri della sicurezza aziendali, di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 3. nell'offerta economica (Allegato 3) andranno esplicitati esclusivamente gli oneri della sicurezza aziendali, di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., già ricompresi nel moltiplicatore unico offerto e NON i 1.000,00 Euro attinenti agli oneri per l'eliminazione dei rischi di interferenza individuati dalla Stazione Appaltante.
(R.38) Si confermano i tre punti.

(D.39) Nello specifico, poi, le previsioni della lex specialis sembrerebbero non tener conto della particolare natura contrattuale dell’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, disciplinato dal D. Lgs. 81/2015 artt. 30 e ss. e ricondurre invece il presente affidamento all’appalto tradizionale disciplinato dall’art. 1655 del Cod. Civ.. Ci riferiamo in particolare a: Capitolato Speciale d’appalto art. 3 Punto 3 e 4; successivo art. 5 del Capitolato lett. j) punti 1,2,3,4 e 5; lett. jj), jjj), k), l), m), mm), ed n), nonché l’articolo 7 ed 8 del medesimo Capitolato, sempre con riferimento alle norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione nonché di redazione del DUVRI.
(R.39) La procedura in esame è stata indetta per “l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, troverà quindi applicazione ogni inderogabile norma di legge ad esso riferibile.

(D.40) Capitolato Speciale d’Appalto articolo 19: Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appal- tante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, come sembrerebbe, al personale somministrato presso l’Ordine.
(R.40) Si applica all’Agenzia nel caso di eventuali contestazioni comunicate al somministratore sulle non corrette modalità operative/lavorative svolte dal somministrato non fossero gestite e prontamente risolte dal somministratore, nel caso di danni causati a terzi dovuti alla non corretta esecuzione del lavoro o ad effettive gravi inadempienze eventualmente segnalate e non risolte, il somministratore potrebbe essere chiamato in causa. E’ questa una delle motivazioni per cui la stazione appaltante chiede che le aziende concorrenti abbiano, come solitamente hanno, un’idonea assicurazione che le copra in tal senso.

(D.41) art.5 Capitolato lett. k) chiediamo cosa intenda l’Ordine quando chiede “garantire con adeguata orga- nizzazione” considerato che il personale è gestito dall'utilizzatore.
(R.41) Il punto k recita: “garantire con adeguata organizzazione la possibilità all’utilizzatore di poter assolvere in mo- do idoneo ed in tempo utile, agli eventuali ed ulteriori obblighi informativi e formativi previsti a suo carico dal presente capitolato”. Il personale sarà gestito dall’utilizzatore, ma alla società di somministrazione si chiede la capacità di poter supportare con la sua organizzazione un eventuale obbligo informativo e formativo che do- vesse insorgere durante i due anni di vigenza del contratto.

(D.42) Con riferimento al progetto tecnico, in particolare facciamo riferimento: al disciplinare pag. 5, punto 2) gestione turni e ferie e capoverso C) "PERSONALE" punto 1) ove viene richiesta una progettazione tipica degli appalti di servizi e non degli appalti di somministrazione di lavoro temporaneo (vedasi d.lgs. 276/2003 art. 29 comma 1 e art. 1655 cc). Infatti, come dettato dalla norma d.lgs. 276/2003 e s.m.i. la gestione dei turni e il coordinamento (ossia il potere direttivo) rimane in capo all'impresa utilizzatrice e non alla Agenzia che somministra il personale. In sostanza si chiede di progettare su contenuti che per normativa non sono erogabili da parte di nessuna Agenzia per il Lavoro in quanto in contrasto con la normativa vigente. Si chiede pertanto, se trattasi di mero refuso e in caso positivo si chiede la nuova distribuzione dei punteggi tecnici.
(R.42) In merito a quanto richiesto si conferma che pur trattandosi di un affidamento del servizio di somministrazione, la stazione appaltante intende conoscere e valutare le potenzialità e le capacità dei concorrenti nella gestione del servizio nel suo complesso. A tal fine ha deciso di valutare tra gli elementi qualitativi non solo le caratteri- stiche proprie del modello organizzativo di cui all’art.5 del disciplinare di gara (criterio di aggiudicazione, alla voce “Elementi qualitativi: A) Modello Organizzativo”), ma anche altri elementi relativi alla gestione del servizio e del personale, compresi quelli di cui sopra. Si intende pertanto valutare tutti i possibili elementi che possono definire il valore del concorrente e delle prestazioni che intende erogare, ricavandoli da un descrizione breve ma esauriente delle capacità che la sua organizzazione è in grado di mettere in campo per la gestione del personale che l’offerente intende impiegare presso l’Ordine.

(D.43) Anche per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui alla lettera A), gli stessi sembrerebbero piuttosto rivolti a valorizzare un appalto tradizionale che il servizio di somministrazione in questione. Facciamo riferimento, in particolare, ai punti nn. 2 e 4 lett. B), punto 1 lett. C) ed infine punti nn. 1 e 2 lett. D) i quali avendo ad oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio sarebbero in realtà di spettanza esclusiva dell’Ente utilizzatore.
(R.43) In merito a quanto richiesto si conferma che pur trattandosi di un affidamento del servizio di somministrazione, la stazione appaltante intende conoscere e valutare le potenzialità e le capacità dei concorrenti nella gestione del servizio nel suo complesso. A tal fine ha deciso di valutare tra gli elementi qualitativi non solo le caratteristiche proprie del modello organizzativo di cui all’art.5 del disciplinare di gara (criterio di aggiudicazione, alla voce “Elementi qualitativi: A) Modello Organizzativo”), ma anche altri elementi relativi alla gestione del servizio e del personale, compresi quelli di cui sopra. Si intende pertanto valutare tutti i possibili elementi che possono definire il valore del concorrente e delle prestazioni che intende erogare, ricavandoli da un descrizione breve ma esauriente delle capacità che la sua organizzazione è in grado di mettere in campo per la gestione del personale che l’offerente intende impiegare presso l’Ordine.

(D.44) Con riferimento all’art. 3 dello schema del disciplinare di gara nella parte in cui si prevede che "L’Ordine, ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 2, ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso minimo di 60 gg." si precisa che l’eventuale richiesta di risoluzione non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).
(R.44) L’Ordine ha inteso inserire la facoltà di recedere, ma in tal caso si applica l’art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro in quanto afferente l’oggetto della procedura.

(D.45) Relativamente all'art. 22 del Disciplinare di gara ("FACOLTA' DI RECESSO), si segnala che, visti i prin- cipi previsti in tema di disciplina del rapporto di lavoro a termine in regime di somministrazione previsto dal d.lgs. 81/15, e visto l’art.33 comma 2 CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori fino al termine contrattuale apposto al contratto, e che, pertanto, l’Agenzia aggiudicataria avrà comunque diritto al pagamento del corrispettivo spettante al lavoratore comunque sino al termine del contratto di prestazione sottoscritto con il lavoratore somministrato, non spiegando alcuna efficacia diretta verso il lavoratore la previsione di recesso anticipato del DL 95/2012 né costituendo la previsione del corrispettivo del "decimo delle prestazioni non eseguite" alcun effettivo ed integrale indennizzo di quanto integralmente dovuto dall'Agenzia ai lavoratori. Si richiede pertanto di confermare che la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato.
(R.45) Si applica l’art.45 in quanto norma speciale afferente l'oggetto della procedura.

(D.46) art 22 fermo il diritto di recesso, considerato che la cessazione non dipendendo dal lavoratore, preve- de che lo stesso venga retribuito fino al termine del contratto (art 45 CCNL), chiediamo conferma che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15) inerente i contratti in essere alla data di recesso.
(R.46) Si applica art.45 in quanto norma speciale afferente l'oggetto della procedura.

(D.47) Nel documento “Disciplinare e capitolato speciale” all’art. 5 Criterio di aggiudicazione (pag. 4 e 5) troviamo tra gli elementi qualitativi, e i corrispondenti punteggi assegnati, la gestione turni e ferie: chiediamo di avere evidenza del numero dei turni e delle fasce orarie relative ad ogni turno (indicando anche la pausa).
(R.47) Non sono previsti turni e attualmente l’orario del personale che sta rendendo il servizio è il seguente: dalle 08.30 alle 17.00, distribuito diversamente a seconda dei vari uffici, anche per quanto riguarda la pausa pranzo.

(D.48) Con riferimento a (D.2) e (R.2), si chiede di conoscere su quali basi logico/giuridiche l’Ente intenda applicare (o far applicare) la Clausola Sociale che, per definizione, tutela il reimpiego di personale che abbia prestato servizio in ragione di precedente Appalto. L’Ente dichiara che presso l’Ordine non sono occupati lavoratori in somministrazione, dal che ne discende che nessuna clausola sociale si applicabile, mancando l’oggetto stesso. Pur tuttavia, e visto il tono della risposta, si chiede di conoscere se l’Ente, ex-ante - abbia utilizzato la somministrazione quale soggetto privato e, pertanto, intenda richiedere l’impiego di personale che abbia già operato per l’Ente stesso per tale ragione. Ove ciò fosse, l’Ente dovrebbe rendere nota la sua volontà. In caso contrario qualsiasi ApL aggiudicataria, avrebbe la facoltà di ricercare e selezionare personale di proprio gradimento.
(R.48) Si veda quanto già risposto alla (R.2).

(D.49) Con riferimento a (D.5) e (R.5), stante il tenore della risposta, che non si ritiene esaustiva, si chiede ulteriore precisazione. E’ possibile utilizzare un corriere, oppure non è possibile?
(R.49) Le modalità sono quelle espresse nel disciplinare di gara all’art.8 e nella (R.5).

(D.50) Con riferimento a (D.7) e (R.7), ergo se ne deve dedurre che non esistono turni?
(R.50) Si conferma che non esistono turni.

(D.51) Con riferimento a (D.11) e (R.11), potrebbe l’Ente dichiarare che mai ha utilizzato lavoratori in sommi- nistrazione e non limitarsi a dichiararne la loro assenza attualmente?
(R.51) Si veda quanto già risposto nella (R.11).

(D.52) Con riferimento a (D.16) e (R.16), tutte le disposizioni normative e regolamentari pongono tale onere in capo all’Utilizzatore. Ne vale la specifica relativa al potere disciplinare in quanto lo stesso interviene in caso di provvedimenti adottati ex post nei confronti del lavoratore che abbia causato danni riconducibili alla previsione. I provvedimenti sono di carattere sanzionatorio e non incidono sull’obbligo, in capo all’Utilizzatore di gestire, dirigere e coordinare le attività del somministrato, ne possono trasferire tali obblighi in capo al Somministratore. Infine l’Utilizzatore è l’unico soggetto titolato a controllare e verificare la corretta esecuzione delle attività e la stretta osservanza delle discipline operative.
(R.52) Si veda quanto già risposto nella (R.16).

(D.53) Con riferimento a (D.23) e (R.23), la risposta non consente di formulare un’adeguata offerta economica, né è pensabile che codesto Ente non conosca, almeno di massima, la forma di stipula contrattuale ed i relativi costi.
(R.53) Verranno addebitate esclusivamente l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

(D.54) Con riferimento a (D.24) e (R.24), la risposta non consente di formulare un’adeguata offerta economica (R.54) Non essendo intervenute ulteriori spese, si conferma l’importo di € 1.595,75 iva inclusa come importo definitivo.

(D.55) Con riferimento a (D.31) e (R.31), tutte le disposizioni normative e regolamentari pongono tale onere in capo all’Utilizzatore. Ne vale la specifica relativa al potere disciplinare in quanto lo stesso interviene in caso di provvedimenti adottati ex post nei confronti del lavoratore che abbia causato danni riconducibili alla previsione. I provvedimenti sono di carattere sanzionatorio e non incidono sull’obbligo, in capo all’Utilizzatore di gestire, dirigere e coordinare le attività del somministrato, ne possono trasferire tali obblighi in capo al Somministratore. Infine l’Utilizzatore è l’unico soggetto titolato a controllare e verificare la corretta esecuzione delle attività e la stretta osservanza delle discipline operative.
(R.55) Si veda quanto già risposto nella (R.31).

(D.56) Con riferimento a (D.40) e (R.40), tutte le disposizioni normative e regolamentari pongono tale onere in capo all’Utilizzatore. Ne vale la specifica relativa al potere disciplinare in quanto lo stesso interviene in caso di provvedimenti adottati ex post nei confronti del lavoratore che abbia causato danni riconducibili alla previsione. I provvedimenti sono di carattere sanzionatorio e non incidono sull’obbligo, in capo all’Utilizzatore di gestire, dirigere e coordinare le attività del somministrato, ne possono trasferire tali obblighi in capo al Somministratore. Infine l’Utilizzatore è l’unico soggetto titolato a controllare e verificare la corretta esecuzione delle attività e la stretta osservanza delle discipline operative.
(R.56) Si veda quanto già risposto nella (R.40).

(D.57) Con riferimento a (D.41)-(R.41), (D.42)-(R.42), (D.43)-(R.43), nel coacervo delle risposte fornite ai vari quesiti, codesto Ente ha più volte ribadito la natura dell’appalto come applicazione delle norme sulla somministrazione, con ciò implicitamente ed esplicitamente ammettendo il principio cardine su cui si basa la disciplina del lavoro in somministrazione che vede l’Utilizzatore unico soggetto (datore di lavoro di fatto) titolare del potere di organizzazione, gestione, coordinamento e controllo delle attività del personale somministrato, escludendo con ciò la possibilità che il Somministratore possa entrare nel merito delle scelte operative e gestionali tipiche dell’Utilizzatore. Ne discende che il modello valutativo descritto nella lex specialis, e che assegna 70 punti alla progettualità tecnico/qualitativa, è gravemente inquinato da elementi che non sono, e non possono essere di competenza del Somministratore il quale dovrebbe porre a disposizione dell’Ente, per lo svolgimento del servizio, una organizzazione tipica dell’appalto genuino. Quanto sopra con specifico riferimento alle voci previste al punto B – SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (con esclusione del punto 1) , del punto C – PERSONALE (con esclusione del punto 2) e del punto D – MIGLIORIE con esclusione dei punti 2 e 3, ANCHE IN RAGIONE DEL FATTO CHE LA PROGETTUALITA’ RICHIESTA DOVREBBE PRESUPPORRE UNA CONOSCENZA, DA PARTE DEL SOMMINISTRATORE, DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ORDINE, ED UNA CONOSCENZA ORGANIZZATIVA SPECIFICA, oltre che, ovviamente, una assunzione di responsabilità che non competono al Somministratore. Non può pertanto invocarsi una non meglio giustificazione delle conoscenze delle potenzialità e capacità dei concorrenti su materie che nulla hanno a che vedere con il modello imprenditoriale delle ApL, e su materie che, comunque, non sono di sua competenza e che, pertanto, non possono essere soggette a valutazione di merito. Se ne chiede, pertanto, lo stralcio, e la ridefinizione dei parametri valutativi. In merito, poi, al punto 1 del MODELLO ORGANIZZATIVO, atteso che la richiesta in esso contenuta configura non una valutazione qualitativa, ma quantitativa, si chiede che vengano fissati sub criteri e relativi punteggi, al fine di valutare correttamente ed oggettivamente le specifiche esperienze. Il criterio, infatti, riveste carattere di generalità ed indeterminatezza (quanto vale una, due, dieci, cento esperienze? Maturate in quale periodo? Con quali valori? Ecc… ecc..).
(R.57) Si veda quanto già risposto nelle (R.41) (R.42) (R.43).

(D.58) Si segnala che i costi da voi presentati nella tabella integrativa delle risposte R18, R34, R37 risultano mancanti del conteggio relativo all'incidenza di ferie e ex festività e inoltre la percentuale di contributi previdenziali e non, prevista per la categoria delle Agenzia del Lavoro ( lavoro somministrato ) è pari a: INPS 30,08 % - Formatemp 4 %, Ebitemp 0,2 - queste discordanze portano a un costo diverso da quello da voi espresso come costo azienda. Si chiede conferma che come dichiarato al punto C) della medesima tabella, il moltiplicatore offerto dagli aggiudicatari in sede di gara verrà applicato sui costi reali ed effettivamente sostenuti.
(R.58) Si conferma che il moltiplicatore si applica sui costi reali e si precisa che, nella tabella, oneri per ferie ed ex-festività sono esclusi nella presunzione di fruizione degli stessi; ove retribuiti per mancata fruizione, saranno riconosciuti in aggiunta al moltiplicatore.

(D.59) Al fine di poter predisporre al meglio l’offerta economica, e letti i chiarimenti da Voi resi (TABELLA INTEGRATIVA DELLE RISPOSTE R18, R34, R37L), siamo a chiederVi conferma che: A) i “costi reali dei singoli somministrati” siano da intendersi quali costi del lavoro effettivamente sostenuti all’Agenzia per il lavoro compresivi a titolo esemplificativo delle voci di ferie, formazione, festività, malattia, etc; B) il moltiplicatore debba includere unicamente i costi propri dell’azienda somministratrice quali a titolo esemplificativo oneri della sicurezza, oneri per la ricerca e selezione del personale, oneri generali del somministratore, etc.
(R.59) Per il punto A) vedasi (R.58); per punto B) si conferma che il moltiplicatore include i costi propri dell’azienda somministratrice oltre al margine per l’azienda somministratrice.