DIFESA MINORI-L.149/2001

Il 1 luglio 2007, dopo 6 anni di rinvii, sono diventate applicabili le norme processuali contenute nella Legge 28 marzo 2001, n. 149 che prevedono l'obbligatorietà della difesa tecnica delle parti interessate e del minore nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa Marina Caroselli, ha segnalato la necessità di ottenere un elenco di Avvocati che abbiano competenza specifica nell'ambito del diritto di famiglia e minorile.

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di istituire una lista che contenga i nominativi di professionisti in possesso di preparazione qualificata.

È, ancora, possibile segnalare la propria disponibilità; l’elenco, infatti, verrà periodicamente aggiornato con nuovi ulteriori nominativi.

Gli interessati, quindi, possono compilare il modulo disponibile in questa pagina del sito e presentarlo presso la Segreteria dell’Ordine ( Sportello Difese d'ufficio) o trasmetterlo via fax al n. 02 55181003.

Nel compilare il modulo occorre avere cura di evidenziare in particolare le seguenti caratteristiche:

  1. comprovata esperienza nel settore famiglia, sia in sede civile che penale da almeno tre anni;
  2. comprovata esperienza nel settore minori in qualità di difensore, curatore, avvocato da minimo tre anni;
  3. attestato di frequenza conseguito in corsi di formazione sul Diritto Minorile, conformi a criteri di qualità formativa.

Gli avvocati che risulteranno idonei, saranno inclusi nelle liste che il Consiglio dell'Ordine provvederà ad aggiornare e trasmettere periodicamente al Presidente del Tribunale per i Minorenni per le nomine nei procedimenti previsti dalla legge 149/2001.

Infine, si raccomanda agli avvocati che presenteranno il proprio curriculum di iscriversi, laddove non avessero già provveduto, anche nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato.